Art. 1) E’ costituita un’associazione
denominata Società Italiana dei Chirurghi
Universitari (S.I.C.U.), ONLUS
La sede dell’Associazione è in Roma.
Art. 2) La SICU è
un Associazione senza fini di lucro, senza alcuna finalità
sindacale, il cui scopo è riunire in un’unica
associazione i chirurghi che svolgono la loro attività
di ricerca, didattica ed assistenza nell’ambito
dei Dipartimenti/Istituti Universitari, nei Policlinici
Universitari o in strutture del S.S.N., indipendentemente
dal rapporto di dipendenza dall’Università
o dal S.S.N., e i chirurghi che operano in regime libero-professionale.
A tal fine la SICU s’impegna a:
a) promuovere e coordinare l’attività di
ricerca sperimentale e clinica tra i Soci, nonché
la diffusione, lo sviluppo e l’applicazione di
nuove metodologie didattiche nell’ambito delle
Scienze chirurgiche;
b) organizzare e fornire ai propri associati attività
di aggiornamento professionale e di formazione permanente,
con programmi annuali di attività formativa ECM;
c) collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni,
le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni
sanitarie pubbliche, sia per le attività di formazione
ECM, sia per attività di ricerca e collaborazione
professionale e scientifica;
d) elaborazione di linee guida in collaborazione con
l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)
e la FISM;
e) promuovere la realizzazione di trials di studio e
di ricerche scientifiche finalizzate;
f) promuovere i rapporti di collaborazione scientifica
e professionale con altre Società e organismi
scientifici;
g) non esercitare attività imprenditoriali, salvo
quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività
di formazione continua ECM;
h) finanziare le attività associative solo attraverso
i contributi dei Soci e/o di Enti pubblici, nonchè
di Enti privati, con esclusione di finanziamenti che
configurino conflitto di interesse con il SSN, anche
se forniti attraverso soggetti collegati;
i) finanziare l’attività ECM attraverso
l’autofinanziamento e le quote degli associati,
nonchè i contributi degli enti pubblici e privati,
ivi compresi i contributi delle aziende farmaceutiche
e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e
dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per
la Formazione Continua;
j) prevedere un sistema di verifica del tipo e della
qualità delle attività formative svolte.
Art. 3) I Soci dell’Associazione
si dividono in:
a) Soci Fondatori
b) Soci Onorari
c) Soci Ordinari
d) Soci Juniores (specializzandi nelle discipline chirurgiche)
e) Soci corrispondenti esteri.
I Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la
Società.
I Soci onorari possono essere nominati dal Consiglio
Direttivo, in numero non superiore a 2 per anno, tra
coloro che si sono distinti contribuendo allo sviluppo
delle Scienze chirurgiche con la loro attività.
I Soci onorari hanno tutti i diritti dei Soci ordinari
ma sono esentati dal pagamento delle quote associative.
I Soci ordinari sono ammessi per domanda da presentare
al Presidente dell’Associazione, accompagnata
da un breve curriculum scientifico- professionale e
dalla presentazione di due Soci.
Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione.
I nuovi Soci ammessi nel semestre che precede le elezioni
delle cariche sociali non possono esercitare il diritto
di voto nella elezione successiva.
I Soci corrispondenti esteri sono nominati dall’Assemblea,
su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che
hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti
della Società.
Il loro numero non può essere superiore a 4 per
anno.
Hanno gli stessi diritti dei Soci ordinari e sono esentati
dal pagamento delle quote associative.
I Soci Juniores sono gli iscritti alle Scuole di Specializzazione
ed i medici frequentatori per 2 anni, ammessi dal Consiglio
Direttivo, previa verifica dei requisiti di ammissione.
Pagano una quota ridotta ed hanno diritto al voto.
Art. 4) La qualità di Socio
si perde:
a) per dimissioni
b) per mancato pagamento della quota associativa per
due anni consecutivi
c) per esclusione, ad insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo su proposta dei Probiviri, per gravi motivi
morali o di scorrettezza scientifico – professionale.
d) per decesso del socio;
Art.5) Gli organi dell’Associazione
sono:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Probiviri
Tutti i membri degli organi associativi non ricevono
alcun compenso per la loro carica.
Art. 6) Assemblea generale:
a) è costituita dai Soci ordinari e juniores,
in regola con il pagamento delle quote associative e
dai Soci fondatori, onorari e corrispondenti esteri;
b) è convocata dal Presidente, almeno una volta
all’anno in occasione del congresso dell’Associazione,
con le modalità regolate dal Codice Civile;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
d) elegge a scrutinio segreto il Presidente, sei Consiglieri
di cui due professori ordinari, due professori associati
e due ricercatori, per garantire la rappresentatività
a tutte le figure universitarie, il Tesoriere e due
Revisori dei conti. Tutti durano in carica due anni
e non sono immediatamente rieleggibili;
e) Può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo,
dei Presidenti Onorari;
f) Determina l’importo delle quote annuali di
iscrizione.
g) Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci possono
farsi rappresentare da altri soci.
h) L’assemblea è presieduta dal presidente
del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza,
da un socio nominato dall’assemblea. Il presidente
dell’assemblea, nomina un segretario verbalizzante
e constata la validità della stessa, la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’assemblea.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo
verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.
L’assemblea generale è legalmente costituita
in prima convocazione quando è presente la maggioranza
dei membri dell’Associazione ed in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti e delibera con
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 7) Consiglio direttivo:
a) è composto dal Presidente, dal Past Presidente,
dai sei Consiglieri, dal Tesoriere e dal Presidente
eletto per il successivo biennio. Fanno parte del Consiglio,
senza diritto di voto, il Presidente in carica del Collegio
dei Professori Ordinari di Chirurgia, il Presidente
del Comitato tecnico-scientifico, (anch’esso nominato
dal Consiglio Direttivo) ed i Probiviri.
b) elegge tra i suoi membri un vice Presidente ed un
Segretario;
c) attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
d) predispone lo schema del programma congressuale e
cura la eventuale pubblicazione degli atti;
e) assume tutte le decisioni organizzative, amministrative
e scientifiche necessarie a perseguire gli scopi istituzionali
dell’Associazione.
Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 8) Il Presidente è eletto
tra i Professori Ordinari dall’Assemblea dei Soci
ogni due anni con votazione a scrutinio segreto, ma
assume la carica alla chiusura della seconda Assemblea
Generale annuale dopo la sua elezione. Per i due anni
successivi all’elezione fa parte del Consiglio
Direttivo.
Allo scadere del mandato permane, come membro di diritto,
nel Consiglio Direttivo con il titolo di Past Presidente
per i successivi due anni.
Il Presidente:
1) rappresenta l’Associazione, firma i mandati
di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli
atti ufficiali.
2) può delegare la firma concernente i pagamenti
e le riscossioni al Tesoriere e la firma degli altri
atti ufficiali al Vicepresidente.
3) convoca il Consiglio Direttivo e predetermina il
calendario delle riunioni dello stesso; di concerto
con il Segretario, predispone l’ordine del giorno
delle riunioni, da comunicare agli altri membri del
Consiglio Direttivo almeno una settimana prima della
data prefissata.
Art. 9) Il Segretario è eletto
dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Il Segretario:
1) pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo
2) redige verbali delle assemblee e delle riunioni del
Consiglio Direttivo e provvede alla loro custodia
3) è responsabile della gestione sociale e del
personale dipendente dell’Associazione
4) ogni anno presenta all’Assemblea dei Soci una
relazione sull’attività dell’Associazione.
Art. 10) Il Tesoriere, eletto ogni
due anni dall’Assemblea Generale, è membro
di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere:
1) vigila sulla contabilità dell’Associazione
2) provvede alla conservazione delle scritture contabili
3) compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale
dell’Associazione che, previa approvazione dei
Revisori dei Conti, sono approvati dall’Assemblea
dei Soci.
Art. 11) I Revisori dei conti sono
nominati tra i soci dall’Assemblea dei Soci e
durano in carica due anni.
I Revisori dei Conti:
1) assistono ai lavori del Consiglio Direttivo quando
sono iscritti all’ordine del giorno temi di natura
amministrativa o proposte di acquisto o di cessione
di beni da parte dell’Associazione
2) supervisionano i metodi e le procedure utilizzati
dal Tesoriere nella stesura del conto consuntivo e di
quello preventivo annuale, che controfirmano, e predispongono
la relazione di bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea
3) assolvono, su richiesta del Consiglio Direttivo,
a compiti particolari, di volta in volta indicati, inerenti
a problemi economici e finanziari dell’Associazione.
Per l’espletamento delle loro attività
possono avvalersi dell’operato di studi commercialisti
e fiscalisti, scelti di concerto con il Consiglio Direttivo.
Art. 12) Il Collegio dei Probiviri
si compone di due membri effettivi ed un supplente eletti
dall’Assemblea.
I Probiviri durano in carica due anni.
Qualsiasi controversia tra gli associati o tra gli associati
e l’Associazione è rimessa alla decisione
del collegio dei Probiviri che delibera quale amichevole
compositore.
Art. 13) Bilancio ed utili
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno.
Il consiglio direttivo per il tramite del suo tesoriere,entro
novanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, predisporrà
il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo
che la destinazione o distribuzione non siano imposte
dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati
e utilizzati dalla onlus per i fini perseguiti.
Art. 14) Il Congresso:
a) Il Congresso dell’Associazione si svolge annualmente
nel 2° trimestre di ogni anno
b) Il Congresso si svolge a rotazione in una sede universitaria
del nord, del centro e del sud Italia.
La Sardegna è considerata centro e la Sicilia
sud Italia.
c) La sede è scelta dall’Assemblea dei
Soci su proposta del Consiglio direttivo con due anni
di anticipo.
d) L’assegnazione delle relazioni congressuali
avviene, ad opera del Consiglio Direttivo, sulla base
della competenza specifica documentata da ampie casistiche
e dalla qualità delle pubblicazioni del relatore
proposto acquisita dal Consiglio Direttivo.
e) Articolazione del Congresso:
Il Congresso verrà organizzato in collaborazione
tra il Consiglio Direttivo ed il Comitato Organizzatore
locale.
Sarà articolato in relazioni magistrali, tavole
rotonde, comunicazioni e videoforum.
Ampio spazio sarà dato ai Soci più giovani
che presenteranno comunicazioni su temi di ricerca originali
ed innovativi.
Art. 15) Il Patrimonio
Il patrimonio della SICU è costituito da:
a) le quote dei Soci Fondatori, Ordinari e Juniores,
il cui ammontare è proposto dal Consiglio Direttivo
e ratificato dall’Assemblea;
b) i beni che pervengono all’Associazione a qualsiasi
titolo e che siano destinati al patrimonio;
c) le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa
destinazione all’incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) gli avanzi derivanti da tutte le attività
esercitate dalla SICU.
E’ fatto divieto di distribuire ai Soci, anche
se in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla Legge.E’ fatto divieto di cedere a qualsiasi
titolo la quota associativa, salvo la possibilità
di subingresso da parte dell’erede che abbia i
requisiti di cui all’art. 3
Art. 16) Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, conferendo
loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione
del patrimonio, che dovrà essere devoluto o ad
altra associazione o ente con finalità analoghe,
oppure a fini di pubblica utilità.
In ogni caso il patrimonio non potrà essere ripartito
fra gli Associati.
Art. 17) Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto
si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle
del capo II e III del Libro I del codice civile.
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